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Statuto

Statuto dell’Ente di diritto pubblico «Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto. Cimbergo e Paspardo»

Art. 1

(Costituzione. modifica, denominazione e ambito territoriale)

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale «Regione Lombardia» n. 12 del 4 agosto 2011 il Consorzio per le Incisioni Rupestri di Ceto. Cimbergo e Paspardo – già istituito con legge regionale dalla Regione Lombardia con del. di C.R. n. IV/938 del 2 marzo 1988, n.1 – 6 trasformato in Ente di diritto pubblico denominato «Ente di Diritto Pubblico Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo», di seguito chiamato (Ente».
2. L’Ente gestisce la Riserva naturale di cui alla ‘T 30 novembre 1983 n. 86 ed 6 costituito dai Comuni di Ceto. Cimbergo e Paspardo.
3. In base alla legge istitutiva della Riserva per gli aspetti scientifici legati alla ricerca ed alla tutela del patrimonio archeologico e delle incisioni rupestri l’Ente dovrà avvalersi del Centro Camuno di Studi Preistorici.
4. Lo Statuto dell’Ente si ispira ai principi di efficienza, partecipazione e trasparenza enunciati sia dalla legislazione nazionale che regionale.

Art. 2

(Sede e durata)

1. La sede dell’Ente è fissata a Nadro di Ceto in via Rana.
presso il locale Museo Didattico della Riserva Naturale Incisioni
Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo.
2. L’Ente 6 costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge o in caso di richiesta dei 2/3 degli Enti componenti, approvata nelle forme di legge.

Art. 3

(Finalità)

1. L’Ente gestore della Riserva:
a) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsioni del Piano, le utilizzazioni della Riserva a fini scientifici, culturali e didattici;
b) elabora il Piano ed approva i programmi di cui all’art. 14 della Legge Regionale n. 86/1983;
c) provvede alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino del patrimonio e della Riserva;
d) provvede alla vigilanza al sensi dell’art. 26 della legge regionale n.86/1983;
e) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione di istituzione della Riserva;
f) gestisce il Museo Didattico della Riserva Incisioni Rupestri Ceto, Cimbergo e Paspardo (già Museo didattico del Parco Archeologico di Foppe di Nadro) come da del. n.16 del 21 novembre 1988 dell’Assemblea del Consorzio.

Art. 4

(Rapporti con altri Enti)

1. Qualsiasi iniziativa attuata o promossa singolarmente dai Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo o da nuovi Comuni che entreranno a far parte dell’Ente nell’ambito delle finalità di cui all’art. 3, non potrò essere in contrasto con le scelte e gli indirizzi dell’Ente.
2. Al preventivo parere dell’Ente dovranno altresì essere sottoposti i progetti di nuove infrastrutture interessanti anche indirettamente l’area delimitata della Riserva; tale parere sarà vincolante per le Amministrazioni Comunali.
3. l Comuni membri dell’Ente dovranno trasmettere al medesimo copia di tutte le deliberazioni concernenti questioni che interessano, in tutto o in parte, anche indirettamente, gli scopi dell’Ente, nonché copia degli strumenti urbanistici.

Art. 5

(Organi di gestione)

1. Gli organi dell’Ente sono:
a. la comunità della Riserva
b. il Consiglio di Gestione
c. il Presidente
d. il Revisore dei Conti.

Art. 6

(Durata in carica degli Organi dell’Ente)

1. La durata in carica degli Organi dell’Ente, risulta fissata In 5 (cinque) anni.
2. I singoli rappresentanti degli organismi dell’Ente, in qualsiasi momento siano nominati, d urano in carica sino alla scadenza sopra indicata, rimanendo però nelle loro funzioni fino alla nomina dei successori.
3. Alle surrogazioni straordinarie si provvede appena si verifica la vacanza.

Art. 7

(Composizioni della Comunità della Riserva)

1. La Comunità della Riserva è composta da un rappresentante per ciascuno degli Comuni territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché Consigliere o Assessore.
2. Possono partecipare ai lavori della Comunità, con diritto di parola, i rappresentanti delle Associazioni (Ambientaliste, Agricole o Produttive, di Ricerca e Promozione del Territorio e dei Fornitori di Servizi Turistici) present all’interno della Riserva, previa approvazione del Regolamento che ne definisce la partecipazione.

Art. 8

(Attribuzioni dello Comunità della Riserva)

1. La Comunità della Riserva è l’organo di indirizzo e controllo portico ed amministrativo dell’Ente.
2. Compete alla Comunità della Riserva:
a. eleggere il Consiglio di Gestione;
b. eleggere il Presidente;
c. revocare gli stessi;
d. eleggere il Revisore dei Conti:
e. approvare il Bilancio Preventivo;
f. approvare il Conto Consuntivo;
g. approvare il Piano della Riserva Naturale ai sensi della legge regionale 86/1983;
h. promuovere eventuali modifiche al presente Statuto e approvare le norme dei Regolamenti interni;
i. deliberare la contrazione di mutui;
j. deliberare l’acquisizione e/o l’alienazione immobili;
k. deliberare la sottoscrizione di contratti portanti ipoteche servitù fondiarie:
l. approvare la transazione sopra gli stessi diritti;
m. approvare i piani finanziari:
n. adottare gli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
o. approvare la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini della Riserva;
p. esprimere il parere obbligatorio, preliminare all’approvazione dei regolamenti dell’Ente;
q. esprimere il parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica dell’Ente;
r. esprimere il parere obbligatorio, preliminare all’approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
s. dare indicazioni al Presidente circa la nomina del Segretario e del Direttore;
t. tutto quanto non sia dalla legge e dallo statuto riservato ad altri organi.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere a, b, d, f, g, devono essere assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e degli Enti che compongono l’Ente.

Art. 9

(Convocazioni, adunanze e deliberazioni della Comunità della Riserva)

1. La Comunità della Riserva si riunisce:
a. in seduta ordinaria due volte all’anno, e precisamente in primavera e in autunno;
b. in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti della Comunità della Riserva.
2. Di norma la Comunità della Riserva approva il Conto Consuntivo nella seduta primaverile e il Bilancio Preventivo in quella autunnale.
3. Per la convocazione della Comunità della Riserva il Presidente provvede ad inviare ai componenti rawiso di convocazione da consegnarsi o da recapitarsi a meno raccomandata almeno 5 giorni prima dell’adunanza oppure tramite posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima dell’incontro.
4. All’avviso di convocazione dovrà essere unito l’ordine del giorno. Almeno ventiquattrore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati nella Segreteria dell’Ente a disposizione dei componenti della Comunità.
5. La seduta della Comunità della Riserva sarà valida:
a. in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione
b. in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle quote di partecipazione.
6. La Comunità della Riserva è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vicepresidente e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta di voti.
7. I rappresentanti dei Comuni, facenti parte dell’Ente in sede di deliberazione, esprimono un voto perfettamente paritario.
8. Le adunanze della Comunità sono verbalizzate dal Segretario.

Art. 10

(Consiglio di Gestione)

1. Il Consiglio di Gestione compie tutti gli atti di gestione per il conseguimento dei fini statutari dell’Ente Riserva che non siano riservati alla Comunità, al Presidente, al Segretario o al Direttore ed ai dirigenti o funzionari.
2. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri. eletti dalla Comunità della Riserva, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dalla Riserva.
3. Per I membri del Consiglio si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Non possono essere eletti membri del Consiglio di gestione i membri della Comunità della Riserva.
5. Il Consiglio di gestione elegge nel proprio seno il Vicepresidente.

Art. 11

(Attribuzioni del Consiglio di Gestione)

1. Compete al Consiglio di Gestione:
a. predisporre il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed i piani finanziari;
b. proporre la ripartizione annuale del contributi a carico degli Enti consorziati ai sensi dell’art. 20 del presente statuto;
c. stornare fondi fra le varie categorie e capitoli di bilancio nonché deliberare nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e assumere gli impegni di spesa pluriennali;
d. istruire gli affari di competenza della Comunità della Riserva;
e. adottare le deliberazioni necessarie per l’esecuzione dei provvedimenti e dei programmi approvati dalla Comunità della Riserva;
f. deliberare la stipulazione dei contratti, fatte salve le competenze della Comunità della Riserva e vigilare sulla esatta osservanza degli stessi;
g. approvare i piani attuativi. i Progetti e le Convenzioni;
h. definire la dotazione organica dell’Ente, deliberando anche in merito all’adozione di provvedimenti riguardanti i medesimi, nel rispetto del Regolamento del personale deliberato dall’Ente;
i. approvare Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi e del personale;
j. richiedere consulenze su problemi attinenti alla attività dell’Ente deliberando le condizioni e gli emolumenti;
k. deliberare intorno alle azioni da intentare o sostenere in giudizio avanti agli Organi della giurisdizione ordinarla speciale, in qualsiasi grado, nonché intorno ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
l. deliberare in genere su tutto quanto riguarda l’ordinaria amministrazione, dell’Ente nonché in materia di competenza del Presidente quando questi ne chieda il voto;
m. assistere il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni della Comunità della Riserva e nell’istruttoria degli argomenti da portare in discussione nella Comunità della Riserva;
n. approvare i Regolamenti dell’Ente.

Art. 12

(Convocazione, adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione)

1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza di almeno la metà + I dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del primo, e su richiesta dei 2/3 del consiglio.
4. L’avviso di convocazione, da far pervenire mediante qualsiasi forma ritenuta idonea, va portato a conoscenza di tutti i membri del Consiglio almeno 24 ore prima della data di convocazione.
5. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dell’Ente o dal Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del primo. In caso di assenza o impedimento di entrambi sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Art 13

(Presidente e Vicepresidente dell’Ente)

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità della Riserva a rotazione tra i Comuni facenti parte dell’Ente, scegliendo tra i Consiglieri comunali dei Comuni facenti parte dell’Ente o tra i cittadini residenti nei Comuni, in possesso dei diritti politici e di riconosciute qualità
2. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di gestione fra i propri rappresentanti.

Art. 14

(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente dell’Ente)

1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, svolge le seguenti funzioni:
a. rappresenta l’Ente nei confronti dei terzi e nelle azioni avanti le autorità amministrative e giudiziarie, previe le autorizzazioni del caso;
b. convoca la Comunità della Riserva e il Consiglio di Gestione
c. istruisce gli affari di competenza del Consiglio di Gestione;
d. presiede le adunanze della Comunità della Riserva e del Consiglio di Gestione, stabilendone l’ordine del giorno e firmando i relativi verbali in unione al Segretario dell’Ente
e. cura l’esecuzione delle deliberazioni della Comunità della Riserva e del Consiglio di gestione;
f. firma la corrispondenza dell’Ente avocata alla sua competenza;
g. stipula i contratti deliberati dal Consiglio di Gestione;
h. conferisce, su proposta della Comunità della Riserva, l’incarico del Direttore
i. conferisce, su proposta della Comunità della Riserva, l’incarico del Segretario
j. compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalla legge e dal presente Statuto;
k. delega per iscritto, qualora lo ritenesse necessario, le proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

(Organo di revisione contabile)

L’Organo di revisione contabile è composto da un unico Membro nominato dalla comunità della riserva fra gli iscritti all’albo ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Il Revisore dura in carica cinque anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non è revocabile, salvo Inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. Al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza del Revisore, la sua attività è disciplinata esclusivamente dalla legge e da apposito regolamento.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e consultare il Direttore e i Funzionari, nonché i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti agli Organi dell’Ente.
4. Il Revisore può assistere alle sedute della Comunità e del Consiglio.
5. Al Revisore spetta un’indennità di funzione, determinata dal Consiglio, entro i limiti massimi stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 16

(Indennità e rimborsi spese)

1. Agli organi della Riserva sono riconosciuti indennità o rimborsi spese, nelle misure fissate nella prima seduta con deliberazione della Comunità della Riserva, in attuazione della tr. 12/2011

Art. 17

(Il Direttore)

1. II Direttore dell’Ente è nominato dal Presidente, su proposta della Comunità della Riserva.
2. Per gli aspetti scientifici legati alla ricerca ed alla tutela dei patrimoni, come indicato nel d.g.r. n. 4/938 del 1988, l’Ente si può avvalere del Centro Camuno di Studi Preistorici.
3. La Direzione dell’Ente può essere affidata, previo accordo sottoscritto, al Centro Camuno di Studi Preistorici.
4. Il Direttore della Riserva cura gli aspetti scientifici e tecnici legati alla tutela e valorizzazione dei patrimoni presenti nella Riserva, ed in particolare:
a) dirige la Riserva ed il collegato Museo didattico negli aspetti scientifici, tecnici ed organizzativi legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio presente nella Riserva, nel rispetto del Piano della Riserva e su espressa indicazione degli organi dell’Ente.

DELIBERA

Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n.96 – Serie Ordinaria n. 51 – Venerdì 23 dicembre 2011 – D.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2725
Adeguamento dello statuto della riserva naturale incisioni rupestri di Ceto. Cimbergo e Paspardo: approvazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12/2011

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n.86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;
VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 5 della medesima l.r. 12/2011, che prevede la trasformazione del consorzio di gestione della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo in ente di diritto pubblico, con le procedure e per gli effetti di cui all’articolo 2 della In 12/2011;
CONSIDERATO che l’articolo 2 della medesima ls. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi e delle riserve regionali, prevede, in particolare:
• l’adeguamento dello statuto, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l’ordinamento degli uffici:
• l’adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell’assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
• la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RICHIAMATE:
• la deliberazione del consiglio regionale 2 marzo 1988, n, 938, di istituzione della riserva naturale «Incisioni Rupestri» situata nei Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo in provincia di Brescia;
• la deliberazione della giunta regionale 11 gennaio 1999, n.40964, di approvazione dello statuto del consorzio per la gestione della riserva;
PRESO ATTO che:
• con deliberazione 28 novembre 2011, n. 22, l’assemblea consortile ha adottato l’adeguamento statutario;
• la deliberazione assembleare 6 stata trasmessa alla Giunta regionale in data 1 dicembre 2011 (prot. F1.2011.0024484 del 1 dicembre 2011);
RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa:
• ha verificato che lo statuto fosse adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all’articolo 2 della l.r. 12/2011;
• ha ritenuto, conseguentemente, di dover stralciare le modifiche allo statuto, proposte dall’assemblea consortile, non rientranti tra le disposizioni di organizzazione e gestione di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della 11. 86/1983, come introdotti dalla l.r.12/2011;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della 12/2011:
• l’assemblea consortile ha deliberato l’adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima 11.12/2011;
• le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;
RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all’articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’adeguamento dello statuto della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Pa-spardo, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenzlate nell’allegato l, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (omissis) comprensive degli stralci operati in sede di istruttoria regionale;
2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto della riserva, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo. affinché provveda alla convocazione della comunità della riserva, per l’elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni